
Una strada urbana a senso unico, una sola corsia. Un furgone rallenta e si scosta sulla destra, nella zona dei parcheggi. Per chi lo segue il messaggio è chiaro: si sta fermando, la corsia è libera. L’auto prosegue dritta nella propria traiettoria. In quel momento il furgone sterza a sinistra, senza freccia, e le due fiancate si toccano: paraurti e ruota anteriore destra per l’auto, copriruota per il furgone. Solo dopo si capisce il perché: il furgone si era allargato a destra per prendere la curva verso l’ingresso di un condominio. Manovra chiarissima per lui, invisibile per chi veniva dietro.
Il problema nasce sul modulo blu. La conducente dell’auto, di madrelingua non italiana, deve scegliere tra le caselle stampate e barra la 11: “sorpassava”. L’altro barra la 13: “girava a sinistra”. Firmano entrambi.
La compagnia assicurativa della nostra assistita,
PRIMA Ass.ni in ambito di
risarcimento diretto, incrocia le due caselle nella tabella e chiude: concorso al 50%. Nessun sopralluogo, nessuna misura della strada, nessuna lettura del grafico e delle osservazioni. “La CAI è scritta correttamente”, dice la liquidatrice. Non è così: contiene una parola sbagliata, scritta da chi non padroneggia il lessico del Codice della Strada. Ma quella parola produce un 50% comodo, e l’errore della propria assicurata, invece di essere corretto, viene cavalcato.
Sorpasso e superamento non sono la stessa cosa
Nel linguaggio comune sono sinonimi. Nel Codice della Strada no. L’articolo 148 definisce il sorpasso come la manovra con cui un veicolo supera un altro veicolo, in movimento o fermo,
sulla corsia o sulla parte di carreggiata destinata normalmente alla circolazione, portandosi sulla sinistra e rientrando a destra appena possibile. È un cambio di traiettoria.
Il superamento in marcia normale è un’altra cosa: proseguo dritto nella mia corsia e passo accanto a un veicolo che si è spostato
fuori dalla linea di marcia, accostato a destra o in manovra verso un’area privata. Non cambio traiettoria, non invado nulla. Succede ogni giorno accanto a chi parcheggia.
Qui mancano entrambi gli elementi del sorpasso: la conducente non si è spostata a sinistra e il furgone non era più sulla porzione di carreggiata destinata alla circolazione. La crocetta descrive con la parola sbagliata un comportamento corretto.
Il consiglio pratico: se stai superando, non barrare nulla
Tra le caselle delle circostanze non ce n’è una per “procedevo in marcia normale accanto a un veicolo accostato”. Se la casella giusta non c’è, non si sceglie la più simile:
non se ne barra nessuna. Le caselle descrivono manovre (sostava, ripartiva, sorpassava, girava); chi va dritto non ne compie alcuna. La sua dinamica va nel grafico dell’incidente e nelle osservazioni: “procedevo in marcia normale nella mia corsia; il veicolo A, accostato a destra, ha sterzato a sinistra senza segnalare”. Nel campo “numero di caselle barrate” si scrive zero. Una casella vuota non si incrocia con nessuna tabella; una sbagliata sì.
La larghezza della strada racconta la dinamica
C’è un dato fisico che la liquidatrice non ha voluto verificare. Una corsia a senso unico ha una larghezza misurabile con un metro; furgone e utilitaria hanno larghezze scritte sulle carte di circolazione. Se la somma delle due supera la corsia, il sorpasso
all’interno della corsia è fisicamente impossibile. E poiché il sorpasso presuppone che il veicolo superato sia ancora in corsia, se i due mezzi affiancati non ci stanno, uno dei due era fuori: non l’auto, che andava dritta, ma il furgone, scostato nella zona parcheggi. La geometria esclude il sorpasso prima ancora del Codice. L’auto non ha preso uno spazio: lo ha trovato, perché il furgone l’aveva lasciato.
I danni confermano. Il furgone ha un danno al copriruota, nessun danno frontale né posteriore; l’auto ha paraurti e ruota anteriore destra. Se l’auto avesse tagliato la strada o tamponato, il furgone avrebbe segni davanti o dietro. È la firma di un veicolo che si sposta lateralmente contro un altro che procede accanto.
Chi rientra in strada deve dare precedenza
Il conducente del furgone ha barrato “girava a sinistra”; la nostra assistita ha scritto “girava a sinistra senza indicare la direzione”. Le due

dichiarazioni combaciano e descrivono una manovra dell’articolo 154 del Codice della Strada, che impone di assicurarsi di poterla eseguire senza pericolo o intralcio, di segnalarla con anticipo e per tutta la durata con gli indicatori di direzione, di evitare manovre improvvise e di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale quando ci si reimmette nel flusso.
Scostarsi a destra per poi allargare a sinistra è una manovra in due tempi, e il primo comunica a chi segue il contrario del secondo. Fatta due volte senza freccia, viola l’obbligo di segnalazione due volte. La Cassazione ripete da anni che chi si immette nel flusso deve dare precedenza ai veicoli in transito, in marcia normale o anche in sorpasso, e deve ispezionare la strada per tutta la manovra. A maggior ragione verso chi non sta nemmeno sorpassando.
Un dettaglio pesa più di tutti: la mancata freccia non è una ricostruzione nostra. È scritta nel modulo,
firmato da entrambi. Il conducente del furgone ha sottoscritto un documento che dichiara la sua svolta senza freccia e non ha obiettato nulla nelle proprie osservazioni. Per l’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni quella circostanza si presume vera, salvo prova contraria a carico della compagnia.
Cosa vale nella CAI e quanto vale la tabella
L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, con modulo firmato da entrambi, si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa, che il sinistro sia avvenuto con le modalità e le conseguenze
risultanti dal modulo stesso. Dal modulo intero: caselle, osservazioni e grafico. Qui le caselle e le osservazioni dicono tre cose, tutte sottoscritte da entrambi: l’auto “sorpassava”, il furgone “girava a sinistra”, e lo faceva “senza indicare la direzione”. Il grafico, firmato anch’esso, aggiunge il resto: “strada a senso unico a una carreggiata”, l’auto in alto con traiettoria rettilinea, il furgone in basso, cioè sul lato destro, con una freccia curva verso sinistra e l’annotazione “ingresso condominio”. La compagnia ha preso una casella e ha ignorato tutto il resto: non può invocare la CAI e insieme cancellarne la dichiarazione che indica una violazione precisa del Codice e il disegno che mostra da dove partiva il furgone.
Le caselle, poi, descrivono un fatto, non lo qualificano giuridicamente. Chi barra “sorpassava” non confessa una violazione dell’articolo 148: usa, tra le opzioni stampate, quella che gli sembra più vicina. Se la parola è tecnicamente sbagliata e il resto del modulo lo dimostra, la crocetta non prevale sulla dinamica reale.
Quanto alla tabella allegata al regolamento sul risarcimento diretto (DPR 254/2006, Allegato A), che abbina le caselle e restituisce torto, ragione o concorso: lo stesso regolamento prevede che fuori dalle ipotesi tabellari la responsabilità si accerti sul caso concreto. E con un’ordinanza del marzo 2026 la Cassazione ha chiarito che quella tabella è un parametro utile in fase stragiudiziale, ma non ha valore vincolante e non è presunzione legale: l’unica presunzione è quella di pari responsabilità dell’articolo 2054 del Codice Civile, relativa e superabile con la prova dei fatti. Una compagnia che accoppia due caselle e rifiuta di verificare i luoghi non accerta nulla: applica un automatismo.
Quando la compagnia non ha voglia di ragionare
Qui la compagnia non ha sbagliato una valutazione: ha scelto di non farne. Aveva un grafico firmato da entrambi che colloca il furgone sul lato destro con la freccia curva verso sinistra, il ritratto di chi si allarga per una curva; una svolta ammessa dal conducente del furgone e un’osservazione sulla mancata freccia controfirmata dallo stesso; due danni laterali, visibili sui veicoli, incompatibili con un sorpasso interrotto o un tamponamento; una corsia di larghezza nota dove due veicoli affiancati non ci stanno. Le bastavano un metro, due carte di circolazione e cinque minuti.
Ha preferito una crocetta: quella barrata dalla persona che stava tutelando, in una lingua non sua, tra opzioni che non prevedono “passavo accanto a un veicolo accostato”. Il regolamento sul risarcimento diretto le impone di fornire al danneggiato ogni assistenza tecnica utile, compresa l’illustrazione dei criteri di responsabilità. Invece di spiegare alla propria assicurata che “sorpassava” era la parola sbagliata, l’ha usata contro di lei.
Messa davanti a tutto questo, la liquidatrice ha risposto che per cambiare il riparto servono una nuova CAI “corretta” oppure un’ammissione di colpa scritta del conducente del furgone. Cioè: la danneggiata dovrebbe tornare dalla controparte e farsi firmare una confessione.
Questa richiesta non ha base in nessuna norma. L’articolo 143 non dice che la presunzione si supera solo con un altro modulo: prevede la prova contraria, a carico dell’impresa, come la Cassazione ha ribadito ancora nell’estate 2026. L’articolo 148 impone offerta o diniego motivati sulla base degli accertamenti che competono alla compagnia. Non lo prevede nemmeno la Convenzione CARD, l’accordo tra compagnie che regola i rimborsi nel risarcimento diretto: con CAI a firma congiunta le modalità del sinistro vanno ricavate “dalla descrizione e/o dal grafico e/o dalle osservazioni”; fuori dai casi tabellari la responsabilità si determina “con riferimento alle norme di legge e regolamenti oppure secondo le regole dettate dalla comune esperienza”; e la procedura tra imprese lascia “impregiudicata ogni valutazione di diritto relativa alla risarcibilità del danno nei confronti del danneggiato”. Le regole interne autorizzano la liquidatrice a ragionare e non le permettono di scaricare sulla vittima il problema dei rimborsi tra assicuratori. Chiedere una confessione altrui non è un criterio liquidativo: è rovesciare l’onere della prova sulla parte più debole, sapendo che nessuno firma contro se stesso.

Tutto ciò che la liquidatrice chiede è già nel fascicolo: il conducente del furgone
ha già firmato che girava a sinistra senza freccia. Non serve una seconda CAI, basta leggere la prima. Non serve un’ammissione, bastano la manovra ammessa e la larghezza della corsia.
Il motivo è economico. Nel risarcimento diretto la compagnia della vittima paga oggi e viene rimborsata a forfait; se il sinistro è codificato come concorsuale, il forfait le spetta per metà. Un 50% pagato e un 50% incassato si compensano senza attriti; un 100% pagato su un flusso rimasto al 50% lascia un buco, e la “nuova CAI” serve a chiudere quel buco tra compagnie, non ad accertare la verità. Il rifiuto di svolgere accertamenti non è pigrizia: è una scelta economica travestita da rigore formale. Il paradosso è che la compagnia si compiace di applicare la CAI “così com’è” proprio mentre ne ignora la parte più importante: prende per oro colato “sorpassava” e tratta come inesistenti “senza indicare la direzione” e il disegno con il furgone a destra, benché portino la stessa doppia firma. Non è rispetto del modulo: è rispetto della metà che conviene.
Cosa può fare il danneggiato
Portare la posizione fuori dal telefono. In risarcimento diretto la richiesta si rivolge alla propria impresa, che deve rispondere con offerta o diniego motivati nei termini del Codice delle Assicurazioni. Va chiesto per iscritto: i criteri che hanno portato al 50%, copia della CAI agli atti, conferma che non si intendono svolgere accertamenti e, se la compagnia lo pretende, la norma in base alla quale servirebbe una nuova CAI o un’ammissione di colpa. Una richiesta senza base normativa messa nero su bianco è già un argomento per il reclamo.
Costruire la prova. Fotografie dei danni su entrambi i veicoli, rilievo con il metro della corsia, carte di circolazione con la larghezza dei mezzi, immagini della via. Il confronto tra quei tre numeri è l’argomento più semplice e più difficile da contestare. Su questo materiale un tecnico esperto in
concorso di colpa redige una relazione che spiega perché il sorpasso era impossibile e perché i punti d’urto sono compatibili solo con lo spostamento del furgone.
Escalation, se la compagnia non cambia posizione:
- Reclamo scritto all’Ufficio Reclami: 45 giorni per la risposta, passaggio obbligatorio per gli strumenti successivi.
- Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio 2026: per i sinistri RC Auto in cui il danneggiato agisce contro la compagnia il limite è 2.500 euro; costa 20 euro, non serve l’avvocato, decisione di norma entro 90 giorni, e vale come condizione di procedibilità. La procedura è solo documentale, senza perizie d’ufficio né testimoni: la relazione tecnica va preparata prima. Ne abbiamo parlato nell’approfondimento sull’Arbitro Assicurativo e i suoi limiti.
- Negoziazione assistita con avvocato, se il danno supera i 2.500 euro: per i danni da circolazione è condizione di procedibilità. AAS e negoziazione assistita sono alternativi, non cumulabili.
Perché la fase stragiudiziale è quella decisiva
In queste pratiche il 50% non nasce da una valutazione sbagliata dei fatti: nasce dal fatto che i fatti non vengono valutati. La crocetta sostituisce il sopralluogo, la tabella sostituisce il ragionamento, l’errore lessicale di chi ha subito il danno diventa l’alibi di chi dovrebbe risarcirlo. Il lavoro di un’infortunistica è rimettere i fatti al centro: leggere il modulo per intero, misurare la strada, fotografare i danni, spiegare la differenza tra sorpassare e superare con il Codice alla mano, e scriverlo fin dalla prima richiesta. Chi lo fa bene dall’inizio raramente ha bisogno di andare oltre.
Domande frequenti
- Ho barrato “sorpassava” ma stavo solo passando accanto a un veicolo fermo a destra. Sono vincolato a quella crocetta? No. La presunzione dell’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni riguarda il modulo nel suo insieme, grafico e osservazioni compresi, e non vincola la qualificazione giuridica della manovra. Se le altre dichiarazioni firmate e i danni raccontano una dinamica diversa, la crocetta da sola non fonda un concorso di colpa. Per il futuro: se stavi solo superando, non barrare alcuna casella e descrivi la dinamica nel grafico e nelle osservazioni.
- Qual è la differenza tra sorpasso e superamento in marcia normale? Il sorpasso (art. 148 CdS) implica portarsi a sinistra di un veicolo che occupa la corsia e poi rientrare. Il superamento è proseguire dritti nella propria corsia accanto a un veicolo uscito dalla linea di marcia. Solo il primo è una manovra da dichiarare nel riquadro 12.
- La compagnia mi chiede una nuova CAI “corretta” o un’ammissione di colpa della controparte. È obbligatorio? No, né per legge né per la Convenzione CARD. La presunzione dell’articolo 143 si supera con qualsiasi prova contraria, a carico dell’impresa. La compagnia deve accertare la dinamica con modulo intero, danni e luoghi, e motivare per iscritto. La tabella del DPR 254/2006 non è vincolante (Cassazione 2026) e la stessa CARD prevede che fuori dai casi tabellari si decida con le norme di legge e la comune esperienza.
- Come si dimostra che il sorpasso era impossibile? Con tre numeri: larghezza della corsia, del furgone e dell’auto (le ultime due sulle carte di circolazione). Se affiancati sono più larghi della corsia, il furgone doveva trovarsi sul margine destro, fuori dalla linea di marcia. Le foto dei danni laterali completano il quadro.
- Il furgone che si scosta a destra per allargare la curva e poi gira a sinistra quali norme viola? L’articolo 154 CdS: verifica preventiva, segnalazione anticipata e mantenuta, divieto di manovre improvvise, precedenza ai veicoli in marcia normale nel reimmettersi nel flusso. Allargarsi a destra senza freccia rende la svolta a sinistra imprevedibile per chi segue.
- La mancata freccia è scritta solo nelle osservazioni della mia parte. Vale? Sì, se il modulo è firmato da entrambi: la presunzione copre tutto il contenuto, osservazioni comprese. Se la controparte ha firmato senza contestare quella frase, spetta alla compagnia provare il contrario.
- Il testimone era a bordo del furgone. Conta? È un teste di parte, da valutare con cautela. L’Arbitro Assicurativo, comunque, decide solo sui documenti.
- Il danno è sotto i 2.500 euro. Conviene l’Arbitro Assicurativo? Spesso sì: 20 euro, niente avvocato, tempi brevi, condizione di procedibilità assolta. Servono però il reclamo preventivo e un fascicolo tecnico completo, perché in procedura non si possono chiedere perizie.
- E se il danno supera i 2.500 euro? L’Arbitro non è competente: dopo il reclamo, la strada è la negoziazione assistita con avvocato. Le due procedure non si cumulano. In entrambi i casi ricordate perché la compagnia preferisce il 50%: nel risarcimento diretto paga oggi e viene rimborsata a forfait, e il concorso paritario le dimezza l’esborso risparmiandole ogni accertamento.
Hai ricevuto un 50% che non ti convince?
Se la tua compagnia ha chiuso la pratica su una crocetta, senza verificare la dinamica, possiamo aiutarti a rileggere la CAI, ricostruire i fatti e contestare la ripartizione della responsabilità.