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Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e Incidenti con Veicoli Esteri: Guida Completa

Subire un incidente stradale è sempre un’esperienza stressante, ma può diventare ancora più complesso quando il veicolo responsabile non è identificabile, non è assicurato o proviene da un Paese estero. Questo articolo offre una guida dettagliata per comprendere il funzionamento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e del ruolo dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI), affrontando anche i casi di sinistri avvenuti all’estero.

Quando interviene il FGVS?

Il FGVS è stato istituito per garantire un risarcimento ai danneggiati che si trovano in situazioni difficili, come sinistri con veicoli non identificati, non assicurati, rubati o provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) non ancora immatricolati in Italia. Per accedere al Fondo, è indispensabile l’intervento delle autorità competenti, come la polizia o i carabinieri, per redigere un verbale ufficiale che certifichi la dinamica e le responsabilità del sinistro. È importante ricordare che per i danni a cose si applica una franchigia di 500 euro, mentre i massimali sono fissati a 6.450.000 euro per i danni a persone e 1.300.000 euro per i danni materiali.

Incidenti con veicoli immatricolati all’estero

Quando un incidente è causato da un veicolo immatricolato all’estero, entra in gioco l’Ufficio Centrale Italiano (UCI), che agisce come intermediario tra il danneggiato e la compagnia assicurativa del veicolo straniero. Questo sistema garantisce che anche i sinistri transfrontalieri vengano gestiti in modo efficace.

Come funziona l’UCI?

L’UCI interviene per sinistri causati da veicoli immatricolati in uno dei paesi dello SEE o aderenti al sistema Carta Verde. La procedura prevede:
  1. L’identificazione del veicolo responsabile e la verifica della copertura assicurativa.
  2. L’invio della richiesta di risarcimento all’UCI, che si occupa di contattare la compagnia assicurativa del responsabile.
  3. La valutazione del danno e l’erogazione del risarcimento.
L’UCI ha 90 giorni per formulare un’offerta di risarcimento o comunicare il motivo di un eventuale rifiuto. Se la richiesta riguarda solo i danni materiali, il termine è ridotto a 60 giorni.

Cosa fare in caso di incidente all’estero?

Se l’incidente avviene all’estero, i passaggi sono simili, ma è fondamentale conoscere le regole specifiche del paese in cui ci si trova. Di seguito, alcune raccomandazioni:
  1. Annotare i dati del veicolo responsabile, inclusi targa, modello e compagnia assicurativa.
  2. Fotografare la scena dell’incidente, i danni e il punto d’impatto.
  3. Compilare il modulo blu di constatazione amichevole, che ha un formato standard in tutta Europa. È importante verificare che i dati siano coerenti tra i due moduli compilati.
  4. Conservare tutta la documentazione medica e i certificati rilasciati dal pronto soccorso, in caso di lesioni personali.
Per incidenti all’estero con veicoli non immatricolati nello SEE o in paesi non aderenti alla Carta Verde, potrebbe essere necessario rivolgersi al Bureau nazionale del paese in cui è avvenuto il sinistro.

Cos’è la Carta Verde?

La Carta Verde è un certificato internazionale di assicurazione che consente la circolazione nei paesi che ne richiedono l’esibizione. È obbligatoria in nazioni come Albania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Russia. Nella maggior parte dei paesi europei non è necessaria, poiché le polizze italiane comprendono già l’estensione di garanzia. Se sprovvisti, è possibile richiederla alla propria compagnia assicurativa. Alcune compagnie la forniscono gratuitamente, mentre altre applicano un costo aggiuntivo. Per i paesi non coperti dalla Carta Verde, è necessario stipulare una polizza temporanea alla frontiera.

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