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Carrozzerie convenzionate nelle polizze RCA: un rischio nascosto per gli assicurati

    Stai valutando una polizza RCA con sconto se ripari solo in carrozzerie convenzionate? Attenzione: a fronte di un risparmio minimo, potresti trovarti a pagare penali anche del 20% sulla fattura, perdere la libertà di scelta e vederti limitare il risarcimento, anche quando non hai colpa. In questo articolo esamineremo nel dettaglio i pericoli legati a queste clausole e i tuoi diritti.

Cosa prevede la clausola “carrozzeria convenzionata”

Molte compagnie assicurative offrono una riduzione (mediamente irrisoria, tra 20 e 50 euro l’anno) del premio annuale RCA a chi accetta di far riparare il veicolo esclusivamente presso officine convenzionate. Tuttavia, se l’assicurato si rivolge a un riparatore di sua fiducia, è prevista una penalità economica che può arrivare fino al 20% sull’importo della fattura oppure la compagnia si riserva di non coprire integralmente i costi sostenuti. Questo crea una discriminazione economica che limita la libertà di scelta, scoraggiando l’accesso a riparatori indipendenti, anche se più qualificati o più vicini.

Una clausola spesso nascosta o imposta senza scelta

Sebbene in teoria la clausola debba essere opzionale, nella pratica viene spesso inserita nel contratto senza che l’assicurato ne abbia piena consapevolezza. In molti casi non è evidenziata con firma separata, come richiesto dall’art. 1341 del Codice Civile per le clausole vessatorie, e la compagnia non offre la possibilità di stipulare la polizza senza tale vincolo. Questo comportamento risulta particolarmente scorretto dal punto di vista del consumatore, che si trova a subire limitazioni contrattuali senza essere stato adeguatamente informato.

Se l’auto viene portata altrove: l’assicurato paga?

Un caso molto frequente riguarda i sinistri con rimozione del veicolo tramite carro attrezzi: l’auto viene portata nella carrozzeria più vicina o in quella suggerita dal soccorso, che spesso non fa parte della rete convenzionata della compagnia. In queste situazioni, è evidente che l’assicurato non ha avuto il controllo sulla scelta del riparatore. Nonostante ciò, alcune compagnie applicano ugualmente la penalità, con una decurtazione del rimborso o con la richiesta di spostare il veicolo in altra sede. Questa prassi è fortemente contestabile e in molti casi ritenuta abusiva dai giudici.

La giurisprudenza più recente: verso la nullità della clausola

Negli ultimi anni, numerose sentenze hanno riconosciuto la natura vessatoria delle clausole che impongono o penalizzano la mancata scelta di officine convenzionate. In particolare:
  • Tribunale di Torino, sentenza n. 4367/2024: ha stabilito che tali clausole violano il diritto al pieno risarcimento e limitano indebitamente la libertà del danneggiato.
  • Tribunali di Milano e Torino (2021-2023): hanno più volte annullato clausole simili, ritenendole contrarie ai principi del Codice del Consumo.
  • Cassazione Civile n. 2243/2019: ha ribadito che ogni clausola limitativa del diritto al risarcimento deve essere specificamente approvata per iscritto e non può essere imposta. Questa evoluzione giurisprudenziale offre una base solida per contestare tali condizioni contrattuali.

Clausole “modulative”: un’eccezione

Va precisato che alcune clausole non impongono un obbligo, ma offrono semplicemente uno sconto in cambio della riparazione presso officine convenzionate. In questi casi, la giurisprudenza è più tollerante.
  • Cassazione n. 25743/2023: ha ritenuto legittima una clausola che prevedeva una franchigia maggiore nel caso in cui l’assicurato non si rivolgesse alla carrozzeria convenzionata, in quanto si trattava di una scelta consapevole e non imposta.
  • Tribunale di Torino n. 1774/2025: ha validato un contratto che, pur offrendo vantaggi per chi sceglieva la riparazione diretta, non imponeva penalizzazioni in caso contrario. Ciò dimostra che la legittimità o meno dipende dalla formulazione e dalla trasparenza della clausola.

La posizione dell’IVASS

L’IVASS, l’Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo, ha più volte ribadito il principio secondo cui l’assicurato ha diritto a scegliere liberamente il riparatore, purché abilitato e con regolare documentazione. Il Regolamento IVASS n. 56/2025, entrato in vigore ad aprile 2025, ha rafforzato gli obblighi informativi e di trasparenza nei contratti assicurativi, sebbene non entri nel merito delle clausole sulle carrozzerie convenzionate. Tuttavia, resta valido il principio generale secondo cui le condizioni contrattuali devono essere chiare, equilibrate e non ingannevoli.

Natura contrattuale vs diritto extracontrattuale: il nodo dell’indennizzo diretto

Quando si attiva la procedura dell’indennizzo diretto (ex art. 149 Codice Assicurazioni), la compagnia assicurativa del danneggiato agisce in nome e per conto della compagnia del responsabile. In questo scenario, il risarcimento ha natura extracontrattuale, perché deriva da un illecito civile e non da obbligazioni contrattuali.    Ne consegue che la compagnia non può opporre all’assicurato clausole contrattuali limitative, come l’obbligo di riparare presso una carrozzeria convenzionata. Il danno dev’essere risarcito in modo integrale, come previsto dagli artt. 2043 e 2054 del Codice Civile, senza riduzioni arbitrarie. Applicare clausole contrattuali in questo contesto rappresenta un abuso.

I nostri consigli: come tutelarti

  • Al momento della stipula, pretendi di leggere tutte le condizioni di polizza, con particolare attenzione alle clausole sulle riparazioni.
  • Richiedi esplicitamente l’esclusione di ogni vincolo a carrozzerie convenzionate e assicurati che non ci siano penali nascoste.
  • Se la compagnia applica decurtazioni in seguito a una scelta non libera (es. rimozione in carrozzeria terza), contesta la decisione formalmente e tempestivamente, anche con il supporto di un’agenzia di tutela.
  • Valuta con attenzione i vantaggi di rivolgersi a un soggetto terzo specializzato, come Infortunistica Antoniana, per ottenere un risarcimento completo.

Conclusione

Accettare clausole che vincolano la riparazione del veicolo a officine convenzionate espone l’assicurato a rischi economici concreti. Il risparmio sul premio è spesso minimo, ma le conseguenze in caso di incidente possono essere molto pesanti. La libertà di scegliere il proprio riparatore e il diritto a un risarcimento pieno non dovrebbero mai essere messi in discussione.

   Una polizza RCA dovrebbe tutelare l’assicurato, non limitarne i diritti.
Ecco perché è importante scegliere in modo consapevole e, in caso di sinistro, affidarsi a professionisti competenti come Infortunistica Antoniana Treviso, per ottenere tutto ciò che ti spetta.

   Senza rinunciare alla libertà di rivolgerti al tuo carrozziere di fiducia!!!

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